Una volta approvato il Piano Coste Regionale cosa cambia in termini sostanziali ai fini della gestione dei litorali pugliesi rispetto alla situazione attuale?
L’attività dell’Ente titolare delle funzioni di gestione del demanio marittimo avverrà sulla base delle scelte attuate nell’ambito del processo di pianificazione costiera (regionale e comunale).
Nonostante i Comuni vengono responsabilizzati assegnando loro il 75% degli introiti spettanti agli Enti locali, vi possono ancora essere timori che i Comuni (costieri) possano non essere in grado di adempiere efficacemente ai compiti ad essi delegati? Attività come l’elaborazione del "Piano coste comunale", la gestione delle concessioni e dell’attività di vigilanza, la realizzazione di progetti e di interventi per la messa in sicurezza delle spiagge, possono rivelarsi eccessivamente pesanti per i comuni interessati o per alcuni tra questi? La Regione ha pensato a modalità di sostegno ai Comuni per lo svolgimento di queste attività?
I compiti inerenti le funzioni amministrative di natura “gestoria” e quelli di vigilanza sono operativi da tempo, in quanto sono stati già aggetto di conferimento ai sensi rispettivamente dell’art. 6 e dell’art. 15 della Lr 17/2006, per cui l’unico onere aggiuntivo per l’effetto dell’approvazione del Piano Comunale a carico dei Comuni concerne l’eventuale rilascio di nuove concessioni - con procedura di evidenza pubblica disciplinata dalla legge statale (in corso di predisposizione).
La consistenza di tale onere aggiuntivo dipende della capienza nell’ambito della costa utile e fruibile per la balneazione, dovendosi rispettare la previsione di cui all’art. 16, comma 4 della Lr 17/2006 (secondo cui almeno il 60% della costa utile per la balneazione è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione), e della proroga ex lege statale delle vigenti concessioni demaniali.
In ogni caso nessuna possibilità sostanziale di incremento finanziario può essere prospettata prima dell’attuazione del c.d. federalismo demaniale, in quanto gli introiti delle concessioni attualmente sono incamerati direttamente dall’Erario.
Per quanto attiene alla materia della messa in sicurezza delle spiagge e ai relativi progetti e interventi per le finalità di mitigazione del rischio e di tutela della pubblica incolumità, gli stessi non trovano spazio giuridico alcuno nell’ambito dello strumento di pianificazione comunale (Pcc) ex art. 4 della legge regionale n.17/2006, il quale si conforma unicamente alle norme e ai principi del vigente Piano Regionale delle Coste, che disciplina “le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell’integrità fisica e patrimoniale”.
La messa in sicurezza delle spiagge è finanziata dallo Stato nell’ambito dei fondi per la difesa del suolo; la relativa programmazione compete alle strutture regionali afferenti all’Assessorato Opere pubbliche e Protezione Civile - Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Risorse Naturali, Tutela delle acque.
I contenuti del Piano Comunale delle Coste riguardano invece gli interventi per la conservazione e valorizzazione delle spiagge, ossia gli “interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all’erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa per:
la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti” (cfr. art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Prc).
Il Prc parte dalla fotografia puntuale del litorale pugliese. La situazione delle coste è però l’esito di processi che evolvono nel corso del tempo, sono dinamici. Gli aspetti legati al monitoraggio sono quindi essenziali. Vi possono essere timori rispetto alla realizzazione dell’attività di monitoraggio, alla luce del fatto che i compiti sono ripartiti tra più enti (regione, comuni, ecc.). Come si pensa di rendere il monitoraggio un’attività continua individuando responsabilità univocamente determinate?
Il Piano Regionale delle Coste è concepito a carattere dinamico, e il monitoraggio ivi previsto è strumentale al perseguimento di tale finalità.
Per garantire gli obiettivi di valorizzazione e conservazione fisica, paesaggistica e patrimoniale della costa è infatti previsto che al monitoraggio a scala regionale si affianchi il monitoraggio “locale” da implementare attraverso i Piani Comunali, e che detto monitoraggio locale, attraverso una procedura coordinata possa concorrere alla riclassificazione dei livelli di criticità all’erosione o ad avvalorare a livello locale la classificazione effettuata su base regionale (cfr. art.7 delle Nta del Prc).
A scala regionale il monitoraggio è già assicurato con continuità attraverso la periodica acquisizione ed elaborazione dei dati relativi all’andamento della linea di costa, desunti principalmente da ortofoto ad altissima risoluzione da coperture aeree.
Il Piano Comunale delle Coste è anche è lo strumento di monitoraggio “puntuale e continuo” del territorio costiero, e le strategie di monitoraggio ivi implementate devono concorrere alla “soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all’intera unità fisiografica”.
Con la nuova norma la Regione si è "riappropriata" dei propri compiti di programmazione e fornisce ai singoli Comuni costieri tutto il necessario patrimonio di conoscenza del territorio, per una corretta pianificazione del territorio. Intravede ulteriori possibili questioni da determinare nell’assetto di competenze regione / comuni definito nel Prc?
L’attuale assetto di competenze regione / comuni in materia di pianificazione del demanio marittimo appare adeguato in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione, che, nel prevedere un’attribuzione preferenziale delle funzioni amministrative ai comuni, sancisce il principio per il quale le attività amministrative devono essere svolte preferibilmente dall’ente territoriale più prossimo ai cittadini, e quindi il comune, per tutto ciò che non richiede un esercizio unitario.
Alla luce delle risultanze del Prc si evidenzia la necessità di apportare modifiche integrative/migliorative all’assetto della Lr 17/2006 affinché i contenuti, i principi, gli obiettivi, ecc. vengano resi più coerenti con le maggiori "sensibilità" della costa Pugliese, ad esempio favorendo i Pcc redatti non dai singoli Comuni ma da tutti i Comuni appartenenti alla stessa Unità Fisiografica o ad una loro sub-unità?
È auspicabile una redazione “concertata” nei casi (invero limitati) in cui si debbano prospettare interventi di recupero e risanamento costiero che coinvolgano sub-unità fisiografiche (tratti di costa entro i quali le dinamiche del trasporto solido dei sedimenti sono confinate) che intercettino i confini amministrativi di comuni adiacenti, ma questo concerne una casistica particolare nell’ambito delle scelte da operare limitatamente alle previsioni di cui all’art. 7 delle Nta del Prc (Interventi di recupero e risanamento costiero), mentre più in generale e in ogni caso per tutte le altre scelte di pianificazione che andranno a costituire il progetto di piano, la scala comunale appare indubbiamente la più adeguata.